Il Decreto “Cura Italia” relativo ai canoni di locazione dovuti per le attività commerciali, con l’obiettivo di contenere gli effetti negativi derivanti dall’attuazione dellemisure di prevenzione, ha istituito un credito d’imposta spettante a botteghe e negozi, costretti a pagare i canoni di locazione nonostante la sospensione dell’attività per lo stato di emergenza in cui vive il nostro Paese.
L’art. 65 del Decreto riconosce per l’anno 2020, ai soggetti esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito d’imposta sui canoni di locazione NON trova applicazione nei seguenti casi:
– ai professionisti;
– per tutte quelle attività che, nonostante lo stato di emergenza, non sono state sospese. Tuttavia, con le ulteriori misure restrittive imposte dal DPCM 22 marzo
2020, è stato disposto il blocco di ulteriori attività, pertanto, occorrerà uno specifico chiarimento al fine di poter riconoscere la spettanza di tale credito anche
per tali ulteriori attività.
– Sono esclusi gli immobili il cui diritto di utilizzo è regolato da altro contratto (ad
esempio comodato “oneroso”);
– Sono esclusi gli immobili di categoria catastale diversa dalla C/1.

Il credito d’imposta per i canoni di locazione è utilizzabile, esclusivamente incompensazione nel modello F24 ed è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.