Misure a sostegno del lavoro

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA
I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa del COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque non oltre il mese di agosto 2020.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata all’Inps entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
I lavoratori beneficiari dovranno risultare alle dipendenze del datore di lavoro alla data del 23 febbraio 2020, ed avranno diritto ad un trattamento di integrazione salariale pari all’80% della retribuzione globale loro spettante per le ore di lavoro non prestate, comprese tra zero ore ed il limite dell’orario contrattuale, comunque non oltre le 40 ore settimanali. La misura del trattamento ordinario di cassa integrazione non può superare un limite massimo mensile, variabile a seconda della retribuzione di riferimento in una forbice compresa tra € 998,18 e € 1.199,72 lordi.
Per la causale di intervento in argomento, non è previsto alcun contributo addizionale all’Inps. Il trattamento dovrà comunque essere corrisposto anticipatamente al lavoratore dal datore di lavoro, recuperandolo successivamente tramite conguaglio una volta pervenuto l’accoglimento dell’istanza da parte dell’Ente.
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Per le aziende non industriali per le quali non trovino applicazione le tutele esposte in precedenza, le Regioni possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione in deroga, per la durata della sospensione/riduzione e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane. Nel caso di aziende che occupino più di 5 dipendenti, la concessione della prestazione sarà subordinata ad un accordo da concludere, anche in modalità telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Il trattamento verrà concesso con decreto della Regione e trasmesso all’Inps per l’erogazione diretta della prestazione ai lavoratori interessati. Per la cassa integrazione in deroga, è stabilito un limite massimo di spesa di 3.293 milioni di euro a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.
CONGEDO PARENTALE
A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi delle scuole di ogni ordine e grado, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, hanno diritto a fruire per il medesimo periodo, per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, c. 1 , L. n. 104 del 5 febbraio 1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. In alternativa, per i medesimi lavoratori beneficiari è prevista la possibilità di scegliere la
corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di € 600,00, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo indicato in precedenza. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.
PERMESSI EX LEGE 104/92
Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, c. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.
PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore ad € 40.000,00 spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari ad € 100,00 da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
PROFESSIONISTI E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI
Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS e non titolari di pensione e/o non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00, che non concorre alla formazione del reddito.

Misure a sostegno delle aziende

LA PROROGA DI VERSAMENTI ED ADEMPIMENTI
Per i soggetti con domicilio fiscale o sede legale/operativa in Italia esercenti attività d’impresa o professionale (sia in forma individuale che associata) che abbiano ricavi o compensi non superiori a € 2 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. sono sospesi fino al 31/05/2020 (che slitta al successivo 1/06/2020, in quanto cade di domenica) i versamenti che cadono tra l’08/03/2020 ed il 31/03/2020 relativi a: ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente/assimilato, e relative trattenute per addizionali Irpef; all’Iva; ai contributi previdenziali e assistenziali; ai premi per l’assicurazione obbligatoria (Inail); senza applicazione di interessi. Il debito così accumulato dovrà essere versato entro il 31/05/2020 in un’unica soluzione
o in un massimo di 5 rate di pari importo (la norma non chiarisce la scadenza delle rate), senza interessi.
ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA
Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro; è istituito un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti, un’indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto verranno definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità, nonché l’eventuale quota del limite di spesa da destinare al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI ALVORO
I soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI
Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

 

 Misure a sostegno della liquidità

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI
Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le seguenti misure:
a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di € 1.500.000. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
d)sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
i)per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
SOSPENSIONE MUTUI E FINANZIAMENTI
Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese, possono avvalersi, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche e degli altri intermediari finanziari delle seguenti misure di sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di
pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna
formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i
rimborsi in conto capitale. L’Impresa autocertifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. 4.