Il 31 dicembre 2017 sono cessate diverse agevolazioni ma restano comunque molte misure
di sostegno alle assunzioni, soprattutto di giovani, ai quali si aggiungono le ultime approvate dalla nuova Legge di Bilancio 2018, che è entrata in vigore dal primo gennaio.

join us

Le agevolazioni riguardano:

  • incentivi alternanza scuola lavoro: esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e i premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi;
  • sgravi contributivi under35: sgravio contributivo del 50%, fino a 3.000 euro, per i datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato, che abbiano un’età inferiore ai 35 anni (dal 2019 tale limite scenderà a 30 anni);
  • Incentivo occupazione Sud: il Bonus Sud viene prorogato e prevede misure per favorire l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, o di soggetti di età superiore ai trentacinque anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • Incentivo assunzione donne: per le assunzioni a tempo determinato una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi invece per le assunzioni a tempo indeterminato la medesima riduzione è prevista per la durata di 18 mesi. In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione;
  • Lavoratori over 50: per le assunzioni a tempo determinato una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi invece per le assunzioni a tempo indeterminato la medesima riduzione è prevista per la durata di 18 mesi. In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione;
  • Lavoratori in CIGS -Contratto a tempo indeterminato: contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista in via ordinaria per gli apprendisti (10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) per 12 mesi. Dall’agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti;
  • Lavoratori in NASpI -Contratto a tempo indeterminato: incentivo pari al 20% dell’indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di spettanza dell’indennità. L’incentivo non spetta: per quei lavoratori riassunti dopo il licenziamento che siano nell’arco temporale dei 6 mesi per l’esercizio del diritto di precedenza (art. 15, c. 6, della L. 264/1949); qualora l’impresa assumente, pur appartenendo ad altro settore, sia in rapporto di collegamento o controllo con l’impresa che ha operato il recesso, oppure l’assetto proprietario sia sostanzialmente coincidente.