A partire dal 15 marzo 2018 è possibile avvalersi del nuovo modello unico per successioni e volture catastali con invio telematico: “Dichiarazione di successione e domanda di volture catastale”

L’agenzia delle Entrate ha approvato il provvedimento il 28/12/2018, secondo cui la dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente e salvo specifiche eccezioni, deve essere presentata esclusivamente per via telematica e dalle seguenti figure:

  • direttamente dal dichiarante;
  • dagli intermediari abilitati, come ad esempio professionisti e Caf;
  • dall’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate competente per la lavorazione in relazione all’ultima residenza nota del de cuius.

Tuttavia, la modalità telematica rimane facoltativa per tutto il 2018, infatti a partire dal 23 gennaio 2017 e per tutto il 2018 il modello unico telematico affiancherà l’attuale modello cartaceo (Modello 4) all’ufficio territoriale competente (ultima residenza nota della persona deceduta), mentre dal 2019 diventerà obbligatorio ed esclusivo l’invio telematico della dichiarazione. (Attenzione: il modello 4 si deve utillizare ancora per le successioni aperte prima del 3 ottobre 2006 o per apportare modifiche o sostituire dichiarazioni già presentate con questo modello.)

L’imposta di successione continuerà ad essere liquidata dall’ufficio territorialmente competente alla lavorazione della dichiarazione e con la presentazione del nuovo modello di successione, salvo casi particolari, le volture catastali verranno eseguite in automatico salvo diversa indicazione del contribuente.

Novità del nuovo modello unico

La prima novità del nuovo medello unico è la possibilità di inserire le disposizioni in materia di agevolazione per l’acquisto della prima casa e di immobili inagibili a causa di eventi sismici (DL n. 91/2017).

Infatti nella casella “Eventi eccezionali” del frontespizio al posto della barratura si dovrà inserire il codice 1 se a causa di un evento sopravvenuto  il beneficiario dell’eredità non può usufruire dell’immobile posseduto per il qua però ha già ottenuto l’agevolazione “prima casa”. La condizione di inagibilità deve essere attestata da specifica certificazione rilasciata dagli organi competenti in cui viene specificato che l’immobile non può più essere utilizzato per la sua funzione abitativa. Relativamente a tale certificazione occorre rendere specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare alla dichiarazione (quadro EG). Ottenuta la specifica certificazione sarà possibile richiedere nuovamente l’agevolazione “prima casa” sull’immobile in questione con dichiarazioni sostitutive di atto notorio nel quadro EH se fatte dal dichiarante.

La seconda novità riguarda la possibilità di poter richiedere l’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione, basterà barrare nel relativo campo nella sezione “Casi particolari” del Frontespizio e in automatico si riceverà in via telematica una sola attestazione della dichiarazione presentata. Sarà disponibile nella sezione “Preleva documenti” dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate di colui che ha trasmesso la dichiarazione.

L’attestazione elettronica, in formato PDF, presenta un contrassegno (o glifo), un codice identificativo del documento e un Codice di Verifica del Documento (CVD) tramite i quali è possibile riscontrare sul sito dell’Agenzia delle entrate l’originalità del documento stesso. Il servizio di verifica, disponibile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia, permette di visualizzare la dichiarazione nella sua interezza.

Rivolgendosi a qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, pagando le relative somme dovute è possibile, inoltre, richiedere il rilascio di attestazioni in formato cartaceo, anche per estratto, della dichiarazione di successione telematica. Attenzione l’attestazione elettronica è utilizzabile una sola volta.

Se in dichiarazione è stata richiesta l’attestazione di avvenuta presentazione (pertanto è stata barrata la relativa casella presente nel frontespizio), nella SEZIONE IV – IMPOSTA DI BOLLO, si dovrà compilare il Rigo EF16 – Colonna 1 indicando l’importo di 32,00 € (16,00 € per la richiesta e 16,00 € per una attestazione), mentre nel Rigo EF18 – Attestazione di avvenuta presentazione della Sezione V – TRIBUTI SPECIALI a campo 1 va indicato il numero di pagine di cui si costituisce l’attestazione, ossia la dichiarazione (compresi il Frontespizio e l’Informativa sulla privacy) e nella colonna 2 l’importo dovuto, calcolato nel seguente modo € 12,40+ € 0,62x(col.1-1).

Nel caso in cui i beni in oggetto di successione sono stati conferiti in favore esclusivamente delle persone con disabilità grave come definita dall’art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio1992, n.104, e accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge la colona non deve essere valorizzata.