L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di e-fattura per benzina e gasolio, che avverrà il 1 luglio 2018.

stazione di benzina di notte

Infatti a partire da quella data verrà messo in atto il provvedimento per contrastare  il fenomeno dell’evasione IVA, nonché per ridurre e prevenire efficacemente le frodi e i casi di false detrazioni e deduzioni stabilendo che le operazioni di acquisto di benzina e gasolio da motori siano documentate con fattura elettronica, (circolare n. 8/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2018), fondamentale per i titolari di partita IVA ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali sui costi auto. Saranno esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti nel regime forfettario e nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e non riguarderà le spese di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari o utensili da giardinaggio. In tali casi, fino al 1° gennaio 2019, la deduzione del costo e la detrazione IVA sarà richiedibile previa compilazione della scheda carburante mentre per più operazioni da esporre in un’unico documento, in cui soltanto alcune sono soggette ad obbligo di fattura elettronica, sarà obbligatorio utilizzare tale modalità per tutte le spese documentate e sostenute.

La fattura dovrà essere emessa secondo le regole ordinarie e non sarà necessario riportare nel documento la targa dell’auto o il modello, come spiega il punto 1.1 della circolare n.8/E :

“Il contenuto di qualsiasi fattura è regolato, in generale, dagli articoli 21 e 21-bis del decreto IVA. Tra gli elementi individuati come obbligatori da tali disposizioni, con specifico riferimento ai carburanti, non figura, ad esempio, la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece previsto per la c.d. “scheda carburante”. Ne deriva che gli elementi indicati (targa, modello, ecc.) non dovranno necessariamenteessere riportati nelle fatture elettroniche. Fermo restando che tali informazioni, puramente facoltative, potranno comunque essere inserite nei documenti, per le opportune finalità, come ad esempio quale ausilio per la tracciabilità della spesa (da effettuarsi secondo le modalità specificate nel successivo punto 2 della presente circolare) e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, in primis ai fini della relativa deducibilità. In tal senso, nelle motivazioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate emanato in data odierna viene chiarito che l’indicazione della targa possa essere fornita utilizzando il campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica.”

La disposizione prevede anche che per poter dedurre il costo e per poter detrarre l’IVA relativa alla spesa d’acquisto dei carburanti i pagamenti siano effettuati esclusivamente con i mezzi di pagamento tracciabili individuati dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 4 aprile 2018, cioè con bancomat, carte di credito, assegni, buoni o carte carburante. Fanno eccezione i rifornimenti presso le cosiddette pompe bianche: nel caso in cui il buono o la carta carburante preveda la possibilità di acquistare carburante presso le cosiddette pompe bianche oppure consenta l’acquisto di più beni e servizi, si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad IVA secondo quanto previsto dal decreto IVA all’articolo 2, comma 3, lettera a).

Il settore carburante farà da rampa di lancio all’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni tra privati a partire dal 1° gennaio 2019, l’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà anche le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese per i contratti di appalto con la PA., tale obbligo, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, sarà soltanto per gli appalti diretti tra soggetto titolare del contratto e pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, in attesa della pubblicazione di un apposito documento di prassi.